La Commissione sara' nominata dal Ministro per la pubblica istruzione non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sara' composta:
- 1)dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza;
- 2)da due insegnanti dell'Accademia predetta;
- 3)da due esperti nella danza, dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo). Le domande per ottenere il giudizio di idoneita' di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di nomina della Commissione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1958, n.297
1La L. 18 marzo 1958, n.297 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28, e' riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Testo vigente dal 29 aprile 1958
