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La Commissione sara' nominata dal Ministro per la pubblica istruzione non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sara' composta:
- 1)dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza;
- 2)da due insegnanti dell'Accademia predetta;
- 3)da due esperti nella danza, dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo). Le domande per ottenere il giudizio di idoneita' di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di nomina della Commissione.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1951 al 29 aprile 1958
