Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. Il quinto comma e' soppresso. Art. 5. - Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati".

Testo vigente dal 12 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-05;519~art1 · fonte del testo