Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 21. - Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso".

Testo vigente dal 12 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;382~artunico · fonte del testo