Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 4. - Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso, puo' conseguire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti commi, purche' con votazione non inferiore allo stesso". Art. 4-bis (nuovo). - La "Direzione generale del personale e degli affari generali" del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Direzione generale degli affari generali". La "Direzione generale dell'industria e delle miniere" del Ministero predetto assume la denominazione di "Direzione generale della produzione industriale".

Testo vigente dal 26 giugno 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-06-07;434~artunico · fonte del testo