I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza sia piu' vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento, e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo.

Testo vigente dal 11 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-01;1308~art2 · fonte del testo