Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sistemati nell'attuale posizione, in seguito a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale contrattista della stessa Amministrazione con una qualifica superiore a quella acquisita in base al concorso, possono rinunziare a quest'ultima per riacquistare la posizione precedente e prendere parte ai concorsi interni previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

Testo vigente dal 9 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;697~art1 · fonte del testo