Art. 34 — Effetti della riforma o della cassazione
Il testo dell'art. 336 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione). - La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. "La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
Testo vigente dal 16 agosto 1950
