Art. 52 — Delega al Governo - Entrata in vigore della presente legge
Il Governo e' autorizzato ad emanare, non oltre quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi. La presente legge entrera' in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.
Testo vigente dal 16 agosto 1950
