Il Governo e' autorizzato ad emanare, non oltre quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi. La presente legge entrera' in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art52 · fonte del testo