ARTICOLO V. (Firma).

  • 1)Il Presente Protocollo verra' aperto, a Washington, dal 2 aprile 1974 al 22 aprile 1974 incluso, alla firma dei Governi dell'Argentina, dell'Australia, degli Stati Uniti d'America, del Canada, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera, con la riserva che essi firmino tanto il presente Protocollo quanto il Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971.
  • 2)Il presente Protocollo sara' anche aperto, alle stesse condizioni, alla firma delle parti alla Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967, od alla Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 e di quelle provvisoriamente considerate quali parti alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971 non indicate al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il loro contributo sia almeno uguale a quello da esse sottoscritto nella Convenzione sull'aiuto alimentare del 1967 o, in seguito, nella Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971.

Testo vigente dal 13 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741~protocollo-artv · fonte su Normattiva