[1]Articolo VI Firma

[2]1. La presente convenzione sara' aperta, a Washington, dal 29 marzo 1971 al 3 maggio 1971 incluso, alla firma dei Governi dell'Argentina, dell'Australia, del Canada, degli Stati Uniti d'America, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera, nonche' a quella della Comunita' economica europea e dei suoi Stati membri purche' essi firmino sia la presente convenzione che la convenzione sul commercio del grano del 1971. 2. La presente convenzione sara' del pari, alle stesse condizioni, aperta alla firma dei Paesi firmatari della convenzione sull'assistenza alimentare del 1967 che non sono elencati al paragrafo 1 del presente articolo, purche' il loro contributo sia almeno uguale a quello che essi avevano sottoscritto nella convenzione sull'assistenza alimentare del 1967.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~convenzione-artvi · fonte su Normattiva