[1]ARTICOLO IV. (Comitato per l'aiuto alimentare).

[2]Sara' istituito un Comitato per l'aiuto alimentare che sara' formato dalle parti indicate al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Protocollo, nonche' da quelle che diventeranno parti di tale Protocollo. Il Comitato designera' un presidente ed un vice-presidente.

Testo vigente dal 13 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741~protocollo-artiv · fonte su Normattiva