[1]Articolo VIII Applicazione provvisoria

[2]Ogni parte contemplata all'articolo V del presente Protocollo puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo che proroga per 12 terza volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971. Qualsiasi altra parte la cui domanda di adesione sia approvata, puo' depositare anch'essa presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo che proroga per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971, a meno che non abbia gia' firmato detto Protocollo, o non abbia depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria del suddetto Protocollo. Ogni parte che depositi una tale dichiarazione applica provvisoriamente il presente Protocollo ed e' considerata provvisoriamente come ne fosse parte.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;312~protocollo-artviii · fonte su Normattiva