ARTICOLO V EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI -1. Entro 90 minuti dal ricevimento da parte della Parte ispezionata della notifica che un piano di volo per un aeromobile della Parte ispezionante e' stato presentato in conformita' con le procedure ICAO applicabili agli aeromobili civili, il Paese di Spiegamento sul cui territorio e' situato il luogo di ispezione fornira' alla Parte ispezionata la sua autorizzazione a che l'aeromobile della Parte ispezionante proceda verso il punto di entrata lungo la rotta richiesta, o lungo una rotta modificata se necessario. -2. Il Paese di Spiegamento sul cui territorio e' situato il luogo di ispezione facilitera' l'entrata degli ispettori e dell'equipaggio aereo nel Paese, e predisporra' le misure necessarie per assicurare che il bagaglio e la strumentazione della squadra di ispezione sia identificato e fatto speditamente passare attraverso gli uffici doganali. -3. Alla notifica del luogo di ispezione da parte della Parte ispezionata, in conformita' con l'Articolo III di cui sopra, il Paese di Spiegamento sul cui territorio l'ispezione dovra' essere effettuata predisporra' le misure necessarie ad assicurare che alla squadra di ispezione siano accordate tutte le autorizzazioni e l'assistenza necessarie a consentirle di procedere speditamente verso il luogo di ispezione e di arrivare al luogo di ispezione entro 9 ore dalla notifica del luogo da ispezionare da parte della Parte ispezionante. La Parte ispezionata ed il Paese di Spiegamento nel quale e' situato il luogo di ispezione si consulteranno sui mezzi di trasporto da impiegare, ed il Paese di Spiegamento avra' il diritto di designare il tragitto fra il punto di entrata e il luogo di ispezione. -4. Ciascun Paese di Spiegamento assistera' la parte ispezionata, per quanto necessario, nell'assicurare alla squadra di ispezione una capacita' di comunicazione vocale o in fonia a due vie fra un luogo di ispezione sul suo territorio e l'Ambasciata della Parte ispezionante. -5. La Parte ispezionata ed il Paese di Spiegamento sul cui territorio e' situato un luogo di ispezione si consulteranno circa l'assistenza tecnica all'aeromobile e le disponibilita' di vitto, alloggio e servizi in favore degli ispettori e dei membri dell'equipaggio aereo al punto di entrata e nel luogo di ispezione. Il costo di quanto richiesto al riguardo dalla Parte ispezionata e fornito dal Paese di Spiegamento sara' sostenuto dalla Parte ispezionata. -6. Per il caso che la Parte ispezionante richieda un prolungamento, che non dovra' eccedere le otto ore, oltre il periodo originario di 24 ore di ispezione come previsto nella Sezione VI, Paragrafo 14 del Protocollo sulle Ispezioni, la Parte ispezionata dara' essere immediata notifica di tale prolungamento al Paese di Spiegamento sul cui territorio e' situato il luogo di ispezione.
Testo vigente dal 30 maggio 1988
