ARTICOLO VI CONSULTAZIONI -1. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore di questo Accordo, la Parte ispezionata ed i Paesi di Spiegamento terranno una riunione per coordinare l'esecuzione delle attivita' di ispezione previste dall'Articolo XI del Trattato, dal Protocollo sulle Ispezioni e da questo Accordo. -2. Un incontro fra la Parte ispezionata e uno qualsiasi dei Paesi di Spiegamento per discutere l'esecuzione di questo Accordo verra' tenuto entro cinque giorni dalla richiesta di un tale incontro da parte della Parte ispezionata o dal Paese di Spiegamento. -3. Qualora emergesse un problema che ad avviso del Paese di Spiegamento richiedesse immediata attenzione, il Paese di Spiegamento potra' prendere contatto con l'Autorita' di notifica delle ispezioni della Parte ispezionata. La Parte ispezionata accusera' immediatamente ricevuta della richiesta o della esistenza del problema e prestera' urgente attenzione alla richiesta o al problema. -4. Nel caso che un Paese di Spiegamento accerti che un ispettore o un membro di equipaggio aereo abbia violato le condizioni che disciplinano l'ispezione entro il suo territorio, il Paese di Spiegamento potra' darne notifica alla Parte ispezionata che informera' la Parte ispezionante della avvenuta perdita della specifica qualifica da parte dell'ispettore o del membro di equipaggio aereo. Il nome della persona sara' allora cancellato dalla lista degli ispettori o dei membri di equipaggio aereo. -5. Un Paese di Spiegamento puo' cambiare il punto di entrata nel suo territorio dandone un preavviso di 6 mesi di tale mutamento alla Parte ispezionata. -6. All'atto del completamento di un'ispezione, la Parte ispezionata avvisera' il Paese di Spiegamento sul cui territorio l'ispezione ha avuto luogo che l'ispezione e' stata completata, e su richiesta del Paese di Spiegamento fornira' per il Paese di Spiegamento un rapporto sull'ispezione. -7. Gli Stati Uniti d'America, senza esplicito accordo dei Paesi di Spiegamento, non proporranno od accetteranno emendamenti all'Art. XI del Trattato od al Protocollo sulle Ispezioni, che possano direttamente toccare i diritti, gli interessi o gli obblighi dei Paesi di Spiegamento.

Testo vigente dal 30 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-20;174~accordo-artvi · fonte su Normattiva