ARTICOLO IV DISPOSIZIONI PRE - ISPETTIVE -1. La Parte ispezionata fornira' ai Paesi di Spiegamento le liste iniziali degli ispettori e dei membri di equipaggi aerei, e qualsiasi modifica successiva, proposta dalla Parte ispezionante immediatamente dopo averle ricevute. Entro 15 giorni dal ricevimento delle liste iniziali o di proposte modifiche alle liste stesse, ciascun Paese di Spiegamento notifichera' alla Parte ispezionata se esso si opponga all'inclusione di qualche ispettore o membro di equipaggio aereo per il fatto che tale persona sia stata gia' condannata in un procedimento penale ovvero espulsa dalla Parte ispezionata o dal Paese di Spiegamento. La Parte ispezionata esercitera' di conseguenza il diritto, in virtu' del Protocollo sulle ispezioni, di impedire che la persona individuata presti servizio come ispettore o membro di equipaggio aereo. -2. Entro 25 giorni dal ricevimento delle liste iniziali di ispettori o membri di equipaggio aereo, ovvero di qualsiasi successiva modifica alle stesse, ciascun Paese di Spiegamento concedera' tanti visti e connessa documentazione quanti ne possano essere necessari per assicurare che ogni ispettore o membro di equipaggio aereo possa entrare sul proprio territorio allo scopo di effettuare attivita' di ispezione in conformita' con le disposizioni del Trattato e del Protocollo sulle ispezioni. Tali visti e documentazione dovranno essere validi per un periodo di almeno 24 mesi. La Parte ispezionata notifichera' immediatamente al Paese di Spiegamento la cancellazione di qualsiasi persona dalle liste di ispettori e membri di equipaggio aereo della Parte ispezionante ed i Paesi di Spiegamento potranno successivamente annullare qualsiasi visto e connessa documentazione concesso a tale persona in conformita' a questo paragrafo. -3. Entro 25 giorni dall'entrata in vigore di questo Accordo, ciascun Paese di Spiegamento informera' la Parte ispezionata del numero della autorizzazione diplomatica fissato per l'aeromobile della Parte ispezionante che trasportera' ispettori e strumentazione nel suo territorio. Allo stesso tempo ciascun Paese di Spiegamento informera' la Parte ispezionata delle aerovie internazionali prestabilite attraverso le quali l'aeromobile della Parte ispezionante dovra' entrare nello spazio aereo del Paese di Spiegamento allo scopo di svolgere attivita' di ispezione previste dal Trattato. -4. Ciascun Paese di Spiegamento accordera' agli ispettori e ai membri di equipaggio aereo della Parte ispezionante che entrano nel suo territorio allo scopo di svolgere attivita' di ispezione previste dal Trattato, compreso il Protocollo sulle Ispezioni, i privilegi e le immunita' previste dall'Annesso di questo Accordo relativo ai privilegi e alle immunita'. Nel caso in cui la Parte ispezionante rifiuti o non rispetti l'obbligo stabilito alla Sezione III paragrafo 7 del Protocollo sulle Ispezioni di rimuovere un ispettore o un membro di equipaggio aereo che abbia violato le condizioni che disciplinano le ispezioni, all'ispettore o al membro di equipaggio aereo potra' essere rifiutato il mantenimento di un diritto a tali privilegi e immunita'. -5. Ciascun Paese di Spiegamento rilascera', al punto di entrata, apposite autorizzazioni, derogando alle imposte doganali e accelerando l'espletamento delle formalita' doganali relative a tutta la strumentazione richiesta dalle attivita' di ispezione. -6. Ciascun Paese di Spiegamento fornira' al punto di entrata, se richiesto, assistenza per il vitto e l'alloggio agli ispettori ed ai membri di equipaggio aereo. -7. Il Paese di Spiegamento nel quale l'ispezione deve aver luogo, avra' il diritto di esaminare congiuntamente con la Parte ispezionata ciascun oggetto della strumentazione portata dalla Parte ispezionante per accertare che tale strumentazione non possa essere utilizzata per perseguire scopi non connessi con le esigenze di ispezione previste dal Trattato. Se viene accertato sulla base di tale esame che un oggetto della strumentazione non ha relazione con le esigenze di ispezione, esso non sara' autorizzato all'impiego e sara' trattenuto al punto di entrata fino alla partenza della squadra di ispezione dal Paese.

Testo vigente dal 30 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-20;174~accordo-artiv · fonte su Normattiva