di Conciliazione 1. La procedura di conciliazione e' confidenziale e si svolge in contraddittorio. Senza pregiudizio per le disposizioni contenute negli Articoli 10 e 11 e per il Regolamento della Corte, la Commissione di Conciliazione determina la procedura dopo consultazione con le parti della controversia. 2. Se le parti della controversia convengono in tal senso, la Commissione di Conciliazione puo' invitare qualsiasi Stato parte della presente Convenzione avente interesse alla soluzione della controversia a partecipare alla procedura.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art23 · fonte su Normattiva