1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, ogni anno, su convocazione dell'Amministratore. Tuttavia, ove l'Assemblea abbia delegato al Comitato esecutivo le funzioni previste al paragrafo 5 dell'articolo 18, essa non terra' sessione ordinaria che ogni due anni. 2. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione dell'Amministratore a richiesta del Comitato esecutivo o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. Essa puo' anche essere convocata per iniziativa dell'Amministratore, previa consultazione con il Presidente dell'Assemblea. I membri sono informati di tali sessioni dall'Amministratore, almeno trenta giorni prima.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
