1. Il Fondo non incorre in alcun obbligo in base agli articoli 4 e 5 per eventi che si verifichino entro un termine di centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Le domande di risarcimento di cui all'articolo 4 e le domande di assunzione di oneri finanziari di cui all'articolo 5 che derivano da eventi sopraggiunti oltre i centoventi giorni e, non oltre i duecentoquaranta giorni, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione non possono essere presentate al Fondo prima dello spirare di un termine di duecentoquaranta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
