Art. 25
[1]L'Articolo 35 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituito, con il testo seguente:
[2]"Le istanze di risarcimento, di cui all'Articolo 4, per incidenti verificatisi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione non possono essere sottoposte al Fondo prima del cento ventesimo giorno successivo a tale data."
Testo vigente dal 18 giugno 1999
