[1]Articolo IX

[2]1. Quando un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno o piu' Stati contraenti, o delle misure preventive sono state adottate per prevenire o attenuare ogni danno da inquinamento su tali territori, ivi compreso il mare territoriale, la domanda di risarcimento potra' essere presentata solo davanti ai tribunali di tale o tali Stati contraenti. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, della presentazione di tali domande. 2. Ogni Stato contraente provvedera' a che i propri tribunali abbiano competenza per conoscere tali azioni in materia di risarcimento. 3. Dopo la costituzione del fondo in conformita' delle disposizioni dell'articolo V, i tribunali dello Stato ove e' costituito il fondo stesso sono i soli competenti a pronunciarsi su tutte le questioni di ripartizione e distribuzione del fondo.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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