[1]L'Articolo III della convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituito con il testo seguente:

[2]"La presente Convenzione si applichera' esclusivamente:

[3](a) ai danni dovuti ad inquinamento che si verificano:

[4](i) nel territorio di uno Stato Contraente, ivi compreso il mare territoriale e

[5](ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato Contraente, istituita in conformita' con il diritto internazionale o, nel caso in cui uno Stato Contraente non abbia istituito tale zona, in un'area che oltrepassi e sia adiacente al mare territoriale di quello Stato, determinata da quello Stato in base al diritto internazionale e che si estende per non oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali viene misurata l'ampiezza del suo mare territoriale;

[6](b) a misure preventive ovunque vengano adottate, atte a prevenire o ridurre al minimo tali danni."

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art4 · fonte su Normattiva