[1]contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
[2](1) Le rendite dell'assicurazione infortuni sono pagate:
- a)con decorrenza dal 1 luglio 1948, se trattasi di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, che abbiano causato una riduzione della capacita' lavorativa del cinquanta per cento o piu', nonche' di rendite ai superstiti;
- b)con decorrenza dal 1 luglio 1951, se trattasi di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, che abbiano causato una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al cinquanta, per cento. (2) Le maggiorazioni e le aggiunte per le rendite indicate nel paragrafo 1, lettera a) sono pagate con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1949 e per le rendite indicate nel paragrafo 1, lettera b) con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1951.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
