[1]pensioni (Assicurazioni per i casi di invalidita', incapacita' professionale, vecchiaia e morte - Pensioni)
[2](1) Nelle assicurazioni pensioni, comprese le assicurazioni per i minatori, sono pagate:
- a)le pensioni gia' determinate e pagate prima dell'entrata in vigore della Convezione, dal momento della sospensione del pagamento, ma con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1948;
- b)le pensioni determinate, ma non ancora pagate prima dell'entrata in vigore della Convenzione, dal momento stabilito nella determinazione della pensione, ma con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1948;
- c)le pensioni richieste, ma non ancora determinate prima dell'entrata in vigore della Convenzione, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ma con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1948. Le domande presentate presso enti assicuratori od altri uffici competenti di uno dei due Stati contraenti valgono anche come domande presentate presso enti assicuratori od altri uffici competenti dell'altro Stato. Le pensioni sono determinate tenendo conto dei periodi assicurativi compiuti nei due Stati contraenti secondo le disposizioni della Convenzione: non costituisce ostacolo l'efficacia giuridica di precedenti decisioni. (2) Le maggiorazioni, le aggiunte e gli altri supplementi a carico di fondi pubblici per le pensioni di cui al paragrafo 1 sono pagate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione: tuttavia la quota fissa (Grundbetrag) delle pensioni dell'assicurazione pensioni tedesca per gli operai (assicurazione invalidita) e' pagata anche per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della Convenzione.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
