Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali valgono le disposizioni degli articoli 9 e 10, limitatamente alle prestazioni in natura e in denaro che spettano durante il periodo di inabilita' temporanea secondo la legislazione italiana e fino al termine della cura secondo la legislazione tedesca.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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