Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali valgono le disposizioni degli articoli 9 e 10, limitatamente alle prestazioni in natura e in denaro che spettano durante il periodo di inabilita' temporanea secondo la legislazione italiana e fino al termine della cura secondo la legislazione tedesca.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
