(1) I pagamenti sono concessi su domanda. La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio di collegamento competente dello Stato Contraente in cui si trova il richiedente, stabilito nell'Accordo amministrativo per la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953. (2) La scadenza dei termini di prescrizione o decadenza non puo' essere opposta se la domanda e' fatta entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convenzione.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~accordo-art4 · fonte del testo