(1) Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti concorderanno direttamente tra loro le disposizioni particolari circa le misure necessarie per l'applicazione della; presente Convenzione, in quanto esse richiedano un comune accordo. Esse potranno, specialmente, prendere accordi sulle questioni seguenti:

  • 1)designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti, i quali facilitino l'applicazione della presente Convenzione e corrispondano direttamente tra loro;
  • 2)controllo medico e amministrativo degli aventi diritto a prestazioni. Qualora siano designati uffici di collegamento, nella Repubblica Federale di Germania spetta agli uffici di collegamento competenti per l'assicurazione-pensioni degli operai (assicurazione invalidita), per l'assicurazione-pensioni degli impiegati (assicurazione degli impiegati) e per l'assicurazione-pensioni dei minatori anche la determinazione dei diritti a prestazioni fatti valere ai sensi della Parte IV, in quanto non sia competente l'Ente assicuratore delle ferrovie federali (Bundesbahn-Versicherungsangsanstalt) o la Cassa marittima (Seekasse). Sui ricorsi contro i provvedimenti di determinazione emessi da questi uffici, presentati da un avente diritto dimorante fuori del territorio della Repubblica Federale di Germania, decide l'Ufficio superiore delle assicurazioni (Oberversicherungsamt), nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio la cui decisione e' impugnata. (2) Le Supreme Autorita' Amministrative si informeranno reciprocamente sulle modifiche sopravvenute nelle disposizioni interne dei loro Stati nel campo delle assicurazioni sociali. (3) Gli enti, le associazioni e le autorita' competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente al corrente di tutte le misure che sono adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art30 · fonte del testo