(1) Nei casi di cui all'articolo 9 le prestazioni in natura sono concesse dall'ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dell'assicurato secondo le disposizioni valevoli per tale ente. Su richiesta dell'ente assicuratore obbligato, l'ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dell'assicurato dovra', inoltre, concedere le prestazioni in denaro, e cio' in base alle disposizioni valevoli per l'ente assicuratore obbligato, il quale indichera' all'altro ente la misura e la durata massima delle prestazioni in denaro da pagare. (2) L'ente assicuratore obbligato corrisponde all'ente assicuratore dell'altro Stato le somme necessarie per la, concessione delle prestazioni. Le disposizioni particolari per il rimborso delle spese saranno concordate fra le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti; potranno essere stabiliti dei compensi unitari. (3) Le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti concorderanno le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
