(1) Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione sono risolte di comune accordo dalle Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti. (2) Qualora non sia possibile risolvere in tal modo la controversia, essa deve essere sottoposta a richiesta di uno dei due Stati contraenti a un collegio arbitrale. (3) Il collegio arbitrale e' formato di volta in volta nel modo seguente: le Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati contraenti nominano ciascuna un rappresentante e questi scelgono, di comune accordo, un cittadino di un terzo Stato in qualita' di terzo arbitro. Se entro il periodo di tre mesi, dopo che uno Stato contraente ha manifestato la sua intenzione di ricorrere al collegio arbitrale, non sono stati nominati i rappresentanti e il terzo arbitro, ciascuno Stato contraente in mancanza di un altro accordo puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale all'Aja di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente fosse cittadino di uno dei due Stati contraenti o impedito per altri motivi, deve procedere alle nomine necessarie il sostituto in carica. (4) Il collegio arbitrale emette le sue decisioni in base alla presente Convenzione in conformita' ai principi giuridici generalmente riconosciuti. (5) Il collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente sopporta le spese del proprio rappresentante. Le altre spese sono a carico, in parti uguali, dei due Stati contraenti. Per il resto il collegio arbitrale regola da se' la propria procedura.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art31 · fonte del testo