Non sara' derogato in virtu' dell'articolo 2 alle disposizioni dei due Stati contraenti concernenti il diritto alle elezioni e l'eleggibilita' degli assicurati e dei loro datori di lavoro negli organi degli enti assicuratori e delle loro associazioni come pure rispetto alle autorita' competenti per le assicurazioni sociali.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
