Non sara' derogato in virtu' dell'articolo 2 alle disposizioni dei due Stati contraenti concernenti il diritto alle elezioni e l'eleggibilita' degli assicurati e dei loro datori di lavoro negli organi degli enti assicuratori e delle loro associazioni come pure rispetto alle autorita' competenti per le assicurazioni sociali.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art34 · fonte del testo