(1) Le esenzioni da tasse e imposte previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli enti assicuratori e delle loro associazioni e delle autorita' competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato. (2) Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art24 · fonte del testo