(1) Le esenzioni da tasse e imposte previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli enti assicuratori e delle loro associazioni e delle autorita' competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato. (2) Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
