(1) La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo denuncia notificata per iscritto dal Governo di uno dei due Stati contraenti almeno tre mesi prima della scadenza del termine. (2) In caso di denuncia le disposizioni della presente Convenzione continuano a valere per i diritti gia' acquisiti; non si applicano per questi diritti le disposizioni restrittive circa la concessione di prestazioni assicurative in caso di soggiorno all'estero. (3) Ai diritti in corso di acquisizione maturati fino alla cessazione della presente Convenzione le disposizioni di essa continuano ad applicarsi anche dopo la sua cessazione in conformita' ad un accordo complementare.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art39 · fonte del testo