[1]Agricoltura e sviluppo rurale

[2]Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, concentrandosi in particolare sui seguenti settori:

  • a)la politica agricola e le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale in generale;
  • b)le possibilita' di eliminare gli ostacoli al commercio di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento;
  • c)la politica di sviluppo nelle zone rurali;
  • d)la politica qualitativa per le colture e l'allevamento e le indicazioni geografiche protette;
  • e)lo sviluppo del mercato e la promozione delle relazioni commerciali internazionali;
  • f)lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art29 · fonte su Normattiva