[1]Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

[2]1. Le Parti convengono sulla necessita' di agire e cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da atti delittuosi. 2. Le Parti possono scambiare informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e applicare norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in tale settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro (FATF).

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art36 · fonte su Normattiva