1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta regionale sulle attivita' produttive ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
  • b)per quanto concerne il Mozambico:
  • 1)la contribuzione industriale;
  • 2)l'imposta sul reddito da lavoro;
  • 3)l'imposta complementare ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta mozambicana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che si aggiungeranno dopo la data della firma della presente Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ciascun anno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;110~convenzione-art2 · fonte su Normattiva