dei termini Ai fini del presente Statuto:
- a)"consegna" significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;
- b)"estradizione" significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della sua legislazione nazionale.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
