dei termini Ai fini del presente Statuto:

  • a)"consegna" significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;
  • b)"estradizione" significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della sua legislazione nazionale.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art102 · fonte su Normattiva