della richiesta di arresto e di consegna 1. Una richiesta di arresto e di consegna deve essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza essa puo' essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta scritta, a condizione di essere convalidata secondo le modalita' previste all'articolo 87, paragrafo 1, capoverso a). 2. Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto rilasciato dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'articolo 58, deve contenere o essere accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi:
- a)dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;
- b)una copia del mandato d'arresto;
- c)i documenti, dichiarazioni ed informazioni che possono essere pretesi nello Stato richiesto per procedere alla consegna; tuttavia le esigenze dello Stato richiesto non devono essere piu' onerose in questo caso rispetto alle richieste d'estradizione presentate in applicazione di' trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi se possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della Corte. 3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona che e' gia' stata riconosciuta colpevole, essa contiene o e' accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi:
- a)una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale persona;
- b)una copia della sentenza;
- c)informazioni attestanti che la persona ricercata e' effettivamente quella indicata nella sentenza;
- d)se la persona ricercata e' stata condannata ad una pena, una copia della condanna assieme a, nel caso di una pena di detenzione, l'indicazione della parte di pena che e' gia' stata scontata ed della parte che resta da scontare. 4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con quest'ultima sia in generale, sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2, capoverso c). Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte delle particolari esigenze della sua legislazione.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
