1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richieste sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico della Corte:
- a)Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al trasferimento, in forza dell'articolo 93, di persone detenute;
- b)spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione;
- c)spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei vice-procuratori dell'Ufficio del Cancelliere, del vice-cancelliere e del membri del personale di tutti gli organi della Corte;
- d)costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte;
- e)Spese connesse al trasporto di una persona consegnata da uno Stato di detenzione
- f)previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una richiesta puo' comportare. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle richieste indirizzate alla Corte dagli Stati parti. In questo caso, la Corte si assume a carico le spese ordinarie di messa in opera.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
