1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richieste sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico della Corte:

  • a)Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al trasferimento, in forza dell'articolo 93, di persone detenute;
  • b)spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione;
  • c)spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei vice-procuratori dell'Ufficio del Cancelliere, del vice-cancelliere e del membri del personale di tutti gli organi della Corte;
  • d)costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte;
  • e)Spese connesse al trasporto di una persona consegnata da uno Stato di detenzione
  • f)previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una richiesta puo' comportare. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle richieste indirizzate alla Corte dagli Stati parti. In questo caso, la Corte si assume a carico le spese ordinarie di messa in opera.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art100 · fonte su Normattiva