in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre infrazioni 1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell'esecuzione non puo' essere ne' perseguito, ne condannato o estradato verso uno Stato terzo per un comportamento anteriore al suo trasferimento nello Stato incaricato dell'esecuzione salvo se la Corte ha approvato tale azione giudiziaria condanna o estradizione a richiesta dello Stato incaricato dell'esecuzione. 2. La Corte delibera sulla questione dopo aver sentito il condannato. 3. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi se il condannato risiede volontariamente per piu' di 30 giorni sul territorio dello Stato incaricato dell'esecuzione dopo aver scontato la totalita' della pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio dello Stato dopo averlo lasciato.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art108 · fonte su Normattiva