del condannato che ha terminato di scontare la pena 1. Dopo avere scontato la pena, una persona che non e' cittadina dello Stato incaricato dell'esecuzione puo' essere trasferita secondo la legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione, in uno Stato che e' tenuto ad accoglierla o in altro Stato che accetta di accoglierla, tenendo conto di qualsiasi desiderio espresso dalla persona di essere trasferita in detto Stato, salvo se lo Stato incaricato dell'esecuzione autorizza tale persona a rimanere sul suo territorio. 2. Le spese afferenti al trasferimento del condannato in un altro Stato in applicazione del paragrafo 1 sono a carico della Corte se nessun Stato le prende a carico. 3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 108, lo Stato di detenzione puo' altresi', in applicazione della sua legislazione, estradare o consegnare in altra maniera la persona allo Stato che ha chiesto la sua estradizione, o la sua consegna, a fini di giudizio o di esecuzione di una pena.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art107 · fonte su Normattiva