1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, ogni Stato parte potra' esprimere proposte di emendamento allo stesso. Il testo di ogni proposta di emendamento e' sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunica senza indugio a tutti gli Stati parti. 2. Non prima di tre mesi dopo la data di tale comunicazione, la successiva Assemblea di Stati parti decide, a maggioranza dei presenti e votanti se ricevere o meno la proposta. L'Assemblea puo' trattare tale proposta direttamente o convocare una Conferenza di revisione se la questione in oggetto lo giustifica. 3. L'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad una Conferenza di revisione esige, qualora non sia possibile pervenire ad un consenso, una maggioranza di due terzi di Stati parti. 4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento entra in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Un emendamento all'articolo 5 dello Statuto entra in vigore nei confronti degli Stati parti che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione. Nel caso di uno Stato parte che non ha accettato l'emendamento, la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento, se tale reato stato commesso da cittadini di tale Stato parte, o sul territorio dello stesso. 6. Se un emendamento e' stato accettato da sette ottavi degli Stati parti in conformita' al paragrafo 4, ogni Stato parte che non ha accettato l'emendamento puo' recedere dallo Statuto con effetto immediato, nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 127, ma subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 127, dando notifica del suo recesso non piu' tardi di un anno dopo l'entrata in vigore di tale emendamento. 7. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati parti gli emendamenti adottati in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad una Conferenza di revisione.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art121 · fonte su Normattiva