alle disposizioni di carattere istituzionale 1. Ogni Stato parte puo' proporre, in qualsiasi momento, nonostante la norma del paragrafo 1 dell'articolo 121, emendamenti alle disposizioni dello Statuto di carattere esclusivamente istituzionale, vale a dire gli articoli 35, 36 paragrafi 8 e 9, 37, 38, 39 paragrafi 1 (prime due frasi), 2 e 4, 42 paragrafi 4 a 9, 43 paragrafi 2 e 3, 44, 46, 47 e 49. Il testo di ogni proposta di emendamento sara' sottoposto al Segretario Generale delle Nazioni Unite o ad ogni altra persona designata dall'Assemblea degli Stati parti, che lo fara' rapidamente circolare a tutti gli Stati parti e ad altri partecipanti all'Assemblea. 2. Gli emendamenti presentati in attuazione del presente articolo, per i quali non e' possibile pervenire ad un consenso, sono adottati dall'Assemblea degli Stati parti o da una Conferenza di revisione a maggioranza di due terzi degli Stati parti. Tali emendamenti entrano in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti sei mesi dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea o della Conferenza, a seconda dei casi.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
