di genocidio Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

  • a)uccidere membri del gruppo;
  • b)cagionare gravi lesioni all'integrita' fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
  • c)sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
  • d)imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
  • e)trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art6 · fonte su Normattiva