di genocidio Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
- a)uccidere membri del gruppo;
- b)cagionare gravi lesioni all'integrita' fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c)sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- d)imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
- e)trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;
Testo vigente dal 19 luglio 1999
