contro l'umanita' 1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanita' s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:
- a)Omicidio;
- b)Sterminio;
- c)Riduzione in schiavitu';
- d)Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e)Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della liberta' personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f)Tortura;
- g)Stupro, schiavitu' sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravita';
- h)Persecuzione contro un gruppo o una collettivita' dotati di propria identita', inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- i)Sparizione forzata delle persone;
- j)Apartheid;
- k)Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrita' fisica o alla salute fisica o mentale. 2. Agli effetti del paragrafo 1:
- a)Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;
- b)per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;
- c)per "riduzione in schiavitu'" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprieta', anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
- d)per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;
- e)per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
- f)per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non puo' essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;
- g)per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identita' del gruppo o della collettivita';
- h)per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;
- i)per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della liberta' o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo. 3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale, Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
