costitutivi dei crimini 1. Gli elementi costitutivi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6,7 ed 8 del presente Statuto, che devono essere adottati dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri. 2. Modifiche agli elementi costitutivi dei crimini possono essere proposte da:
- a)uno Stato Parte;
- b)i giudici con decisione a maggioranza assoluta;
- c)il Procuratore. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri. 3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le modifiche allo stesso devono essere compatibili con il presente Statuto.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
