costitutivi dei crimini 1. Gli elementi costitutivi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6,7 ed 8 del presente Statuto, che devono essere adottati dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri. 2. Modifiche agli elementi costitutivi dei crimini possono essere proposte da:

  • a)uno Stato Parte;
  • b)i giudici con decisione a maggioranza assoluta;
  • c)il Procuratore. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri. 3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le modifiche allo stesso devono essere compatibili con il presente Statuto.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art9 · fonte su Normattiva