applicabili 1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte puo' pronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:

  • a)reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni;
  • b)ergastolo, se giustificato dall'estrema gravita' del crimine e dalla situazione personale del condannato. 2. Alla pena della reclusione la Corte puo' aggiungere:
  • a)un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
  • b)la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art77 · fonte su Normattiva