applicabili 1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte puo' pronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:
- a)reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni;
- b)ergastolo, se giustificato dall'estrema gravita' del crimine e dalla situazione personale del condannato. 2. Alla pena della reclusione la Corte puo' aggiungere:
- a)un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
- b)la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
