1. - In caso di urgenza, le autorita' competenti dello Stato richiedente possono chiedere l'arresto provvisorio della persona ricercata; le autorita' competenti dello Stato richiesto decidono su tale domanda in conformita' con la legge di detto Stato. 2. - La domanda di arresto provvisorio e' trasmessa alle autorita' competenti dello Stato richiesto per via postale o telegrafica, o mediante l'organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), ovvero con ogni altro mezzo che lasci una traccia scritta. 3. - La domanda di arresto provvisorio menziona l'esistenza di uno dei documenti previsti al par. 2, lettera (a) dell'articolo 7 e manifesta l'intenzione di inoltrare una domanda di estradizione. Essa indica, altresi', il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, il tempo ed il luogo in cui questo e' stato commesso, nonche' i dati segnaletici, il piu' precisi possibile della persona richiesta. 4. - L'autorita' richiedente e' informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
