dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96 1. Lo Stato richiesto da' seguito alle richieste di assistenza secondo la procedura prevista dalla sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel modo indicato nella richiesta. In particolare, esso applica la procedura indicata nella richiesta e autorizza le persone che vi sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla messa in opera della richiesta. 2. Se la richiesta e' urgente i documenti o elementi probatori prodotti in risposta alla richiesta sono a domanda della Corte inviati con urgenza. 3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro lingua e forma originali. 4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora cio' sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale puo' essere dato seguito senza dover ricorrere a misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorita' dello Stato richiesto siano presenti se cio' e' determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore puo' attuare l'oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti modalita':

  • a)quando lo Stato richiesto e' lo Stato sul cui territorio si presume che il reato sia stato commesso e vi e' stata una decisione sull'ammissibilita' in conformita' agli articoli 18 o 19, il Procuratore puo' mettere direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni piu' ampie possibili;
  • b)negli altri casi, il Procuratore puo' eseguire la richiesta, previa consultazione con lo Stato parte richiesto ed in considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale Stato puo' aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che l'esecuzione di una richiesta ai sensi del presente sotto-paragrafo presenta difficolta', esso consulta immediatamente la Corte per porvi rimedio. 5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata dalla Corte ai sensi dell'articolo 72, ad invocare le limitazioni previste, al fine d'impedire la divulgazione d'informazioni confidenziali connesse alla difesa o alla sicurezza nazionale, si applicano altresi' all'esecuzione delle richieste di assistenza ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art99 · fonte su Normattiva