Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, e' ratificato con la seguente modificazione: Articolo unico. - E' sostituito dal seguente: "Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuera' ad effettuarsi esclusivamente ad anzianita', prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913".

Testo vigente dal 29 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-03;12~artunico · fonte del testo