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Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e' ratificato senza modificazioni. Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Al primo comma alle parole: "due anni" sostituire le parole: "quattro anni". Aggiungere alla lettera d): "Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo". Art. 2. - E' cosi' modificato: "Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, numero 1760. Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo e' elevato al 4,50 per cento, sara' corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo. Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra soci. Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo, fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo". Art. 5. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "I Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, da destinare alla formazione della piccola proprieta' contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo".
Testo in vigore dal 19 aprile 1950 al 22 dicembre 2008
